Codice civile
Art. 724 c.c. — Collazione e imputazione
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le donazioni soggette a collazione entrano nei conteggi divisionali secondo le regole del capo II. Ogni erede deve inoltre imputare alla propria quota quanto deve al defunto e quanto deve agli altri coeredi per la comunione.
Esempio pratico
Un erede aveva un debito verso il padre e ha incassato canoni comuni: entrambi i rapporti devono essere considerati nella sua porzione.
Giurisprudenza
Frutti incassati durante la comunione
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 9362, 2025, Rv. 674598-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’attribuzione finale di un bene non rende automaticamente esclusivi i frutti prodotti durante la comunione. Se un erede li ha incassati e non sono più presenti nella massa, deve regolarne il valore con gli altri coeredi.
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