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Codice civile

Art. 724 c.c. — Collazione e imputazione 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le donazioni soggette a collazione entrano nei conteggi divisionali secondo le regole del capo II. Ogni erede deve inoltre imputare alla propria quota quanto deve al defunto e quanto deve agli altri coeredi per la comunione.

Esempio pratico

Un erede aveva un debito verso il padre e ha incassato canoni comuni: entrambi i rapporti devono essere considerati nella sua porzione.

Giurisprudenza

  • Frutti incassati durante la comunione

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 9362, 2025, Rv. 674598-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L’attribuzione finale di un bene non rende automaticamente esclusivi i frutti prodotti durante la comunione. Se un erede li ha incassati e non sono più presenti nella massa, deve regolarne il valore con gli altri coeredi.

    Fonte →

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