Codice civile
Art. 726 c.c. — Stima e formazione delle parti
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo i prelevamenti si stima la massa residua a valore di mercato e si formano porzioni proporzionate alle quote degli eredi o delle stirpi. La stima divisionale va riferita alla divisione, mentre per la collazione operano specifici criteri legati all’apertura della successione.
Esempio pratico
Fra morte e divisione gli immobili cambiano valore: per formare i lotti si aggiorna la stima del residuo, senza confonderla con il valore della donazione imputata.
Giurisprudenza
Formazione dei lotti e caratteristiche oggettive
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 25244, 2025, Rv. 676026-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per formare i lotti contano struttura e funzionalità dei beni. La destinazione impressa da una parte e i contrasti personali possono rilevare nella successiva assegnazione, ma non devono alterare il primo giudizio oggettivo sulle porzioni.
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