Codice civile
Art. 746 c.c. — Collazione d'immobili
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per gli immobili il donatario sceglie fra restituzione del bene nella massa e imputazione del valore alla propria quota. Se l’immobile è stato venduto o ipotecato, si procede soltanto per imputazione. Questa operazione contabile non trasferisce di nuovo la proprietà alla massa.
Esempio pratico
Il figlio ha ipotecato la casa ricevuta: non può conferire il bene in natura e deve imputarne il valore.
Giurisprudenza
Scelta del conferimento in natura e mancato esercizio
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 17409, 2023, Rv. 668320-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La restituzione in natura dell’immobile dipende dalla scelta del coerede donatario. Se questi non sceglie tale modalità, si procede imputando il valore alla sua quota.
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