Codice civile
Art. 789 c.c. — Inadempimento o ritardo nell'esecuzione
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se non esegue il dono promesso o lo esegue in ritardo, il donante risponde soltanto quando agisce con dolo o colpa grave. Questa regola attenuata riflette la gratuità dell’operazione.
Esempio pratico
Il donante, dopo un contratto valido, impedisce volontariamente la consegna dovuta: si valuta la responsabilità per inadempimento.