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Art. 790 c.c. — Riserva di disporre di cose determinate 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il donante può riservarsi il potere di disporre di un oggetto o di una somma determinata compresi nel dono. Se muore senza esercitarlo, gli eredi non possono farlo al suo posto.

Esempio pratico

Il donante si riserva di disporre di un quadro compreso nella donazione e muore senza usarne la facoltà: gli eredi non subentrano in quel potere.

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