Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 798 c.c. — Responsabilità per vizi della cosa 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Di regola il donante non garantisce i difetti della cosa, salvo un patto specifico o il suo comportamento doloso. La presenza di un difetto non basta quindi a applicare la normale garanzia della vendita.

Esempio pratico

Il bene donato presenta un difetto: si controlla se il donante lo avesse occultato dolosamente o avesse assunto una garanzia contrattuale.

Articoli collegati