Codice civile
Art. 796 c.c. — Riserva di usufrutto
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione
Testo dell'articolo
È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi dona può trattenere l’usufrutto per sé e prevederlo, dopo di sé, per un’altra persona o più persone insieme. Non può creare una successione indefinita di usufrutti a favore di soggetti che si seguono uno dopo l’altro.
Esempio pratico
Il padre dona la nuda proprietà al figlio e riserva l’usufrutto per sé, poi per la moglie: si verificano struttura e accettazione dell’attribuzione al terzo.
Giurisprudenza
Nuda proprietà e spese del donatario
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15783, 2026, Rv. 678976-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il donatario che ha ricevuto la nuda proprietà con usufrutto riservato può far riconoscere nella collazione migliorie e spese provate a suo carico. L’usufrutto riservato non rende irrilevanti i sacrifici patrimoniali del nudo proprietario.
Fonte →Usufrutto al terzo e accettazione
Corte di cassazione, sez. V, n. 7444, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’attribuzione dell’usufrutto a una persona diversa dal donante richiede l’accettazione del beneficiario. Se questa è in un atto pubblico successivo, va notificata al donante per completare la fattispecie.
Fonte →