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Art. 797 c.c. — Garanzia per evizione 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La garanzia per perdita del bene a favore di terzi non è generale come nella vendita. Il donante risponde se l’ha promessa, se la perdita dipende dal suo dolo o fatto personale, oppure nei casi di dono onerato o rimuneratorio, entro i limiti indicati dalla norma.

Esempio pratico

Un donatario perde il bene per un diritto di terzi: prima di chiedere un indennizzo identifica quale ipotesi di garanzia ricorra.

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