Codice civile
Art. 797 c.c. — Garanzia per evizione
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione
Testo dell'articolo
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La garanzia per perdita del bene a favore di terzi non è generale come nella vendita. Il donante risponde se l’ha promessa, se la perdita dipende dal suo dolo o fatto personale, oppure nei casi di dono onerato o rimuneratorio, entro i limiti indicati dalla norma.
Esempio pratico
Un donatario perde il bene per un diritto di terzi: prima di chiedere un indennizzo identifica quale ipotesi di garanzia ricorra.