Codice civile
Art. 808 c.c. — Effetti nei riguardi dei terzi
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo IV — Della revocazione delle donazioni
Testo dell'articolo
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La revocazione non travolge ordinariamente i diritti acquistati dai terzi prima della domanda, salvi gli effetti della sua trascrizione. Se il donatario ha costituito diritti reali che restano opponibili, deve compensare il donante per la diminuzione di valore subita.
Esempio pratico
Prima della trascrizione della domanda il donatario ha costituito un diritto reale sul bene: occorre verificare sia la tutela del terzo sia l’indennizzo dovuto dal donatario.