Codice civile
Art. 807 c.c. — Effetti della revocazione
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo IV — Della revocazione delle donazioni
Testo dell'articolo
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando la donazione è revocata, il donatario restituisce i beni ancora esistenti e, per quelli alienati, il valore riferito al momento della domanda. Deve inoltre restituire i frutti maturati dalla domanda giudiziale.
Esempio pratico
Il bene donato è stato venduto prima della revoca: il rapporto restitutorio con il donatario va ricostruito per valore, mentre la posizione dell’acquirente segue l’art. 808.