Codice civile
Art. 812 c.c. — Distinzione dei beni
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo I — Dei beni in generale
Testo dell'articolo
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La norma distingue immobili e mobili. Sono immobili il suolo e le cose incorporate o stabilmente collegate nei termini indicati, comprese alcune costruzioni galleggianti; tutti gli altri beni sono mobili.
Esempio pratico
Un’attrezzatura smontabile può essere parte di un impianto stabilmente integrato: la possibilità tecnica di rimuoverla non risolve da sola la qualificazione.
Giurisprudenza
Amovibilità delle attrezzature e connessione all’impianto
Corte di cassazione, sez. T, ordinanza n. 29332, 2025, Rv. 677040-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel regime fiscale esaminato, le attrezzature di un distributore sono considerate immobili quando risultano essenziali e integrate nella destinazione produttiva della struttura. La loro rimovibilità tecnica non esclude tale qualificazione.
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