Codice civile
Art. 813 c.c. — Distinzione dei diritti
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo I — Dei beni in generale
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Salvo diversa previsione di legge, il regime degli immobili si estende ai diritti reali immobiliari e alle relative azioni. Gli altri diritti rientrano nel regime dei mobili.
Esempio pratico
Per individuare le regole applicabili a un diritto di servitù si considera il suo oggetto immobiliare, non il fatto che il diritto non sia una cosa fisica.