Codice civile
Art. 820 c.c. — Frutti naturali e frutti civili
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo I — Dei beni in generale
Testo dell'articolo
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finchè non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I frutti naturali provengono direttamente dalla cosa, anche grazie al lavoro umano; finché non sono separati fanno parte di essa. I frutti civili sono il corrispettivo del godimento concesso ad altri, come canoni e interessi nei casi indicati.
Esempio pratico
Il raccolto ancora sul fondo va distinto dai prodotti già separati; il canone di locazione è invece collegato al godimento consentito al conduttore.
Giurisprudenza
Dividendi e distinzione dai frutti civili
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 34221, 2025, Rv. 677541-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La Corte distingue i dividendi dal corrispettivo per il godimento di una cosa. Essi dipendono dal risultato dell’attività d’impresa e dalla decisione di distribuire gli utili, e non producono l’automatismo di acquisto dei frutti civili esaminato nel caso.
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