Codice civile
Art. 819 c.c. — Diritti dei terzi sulle pertinenze
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo I — Dei beni in generale
Testo dell'articolo
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Destinare una cosa al servizio di un’altra non cancella i diritti che terzi già possiedono sulla cosa accessoria. La norma disciplina inoltre quando tali diritti siano opponibili all’acquirente in buona fede della cosa principale nei casi soggetti a forma e pubblicità.
Esempio pratico
L’uso esclusivo di fatto di una terrazza a servizio di un appartamento non basta a eliminare i diritti condominiali preesistenti.
Giurisprudenza
Terrazza destinata a un appartamento e diritti comuni
Corte di cassazione, sez. II, n. 20287, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La funzione di copertura può mantenere la terrazza nell’ambito dei beni condominiali anche quando l’accesso e l’utilizzazione favoriscono un solo appartamento. Destinarla al servizio di quell’unità non elimina i diritti comuni; una diversa attribuzione deve emergere dal titolo pertinente.
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