Codice civile
Art. 821 c.c. — Acquisto dei frutti
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo I — Dei beni in generale
Testo dell'articolo
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I frutti naturali spettano al proprietario salvo attribuzione ad altri e sono acquistati con la separazione nei casi previsti. Chi li acquista deve rimborsare, nei limiti del loro valore, le spese necessarie di produzione e raccolta; i frutti civili maturano giorno per giorno.
Esempio pratico
Chi raccoglie i frutti che gli spettano non può ignorare le spese indispensabili sostenute da un altro per produrli, ma non deve per ciò solo rimborsare ogni spesa dichiarata.
Giurisprudenza
Spese necessarie di produzione e raccolta
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 17331, 2024, Rv. 671710-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Chi sostiene costi per ottenere e raccogliere i frutti può ottenere il rimborso delle spese indispensabili. Il totale di quanto ha scelto di spendere non coincide necessariamente con il credito rimborsabile verso chi fa propri i frutti.
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