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Codice civile

Art. 830 c.c. — Beni degli enti pubblici non territoriali 

Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo II — Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per gli enti pubblici non territoriali il codice rinvia alle proprie disposizioni, salvo diversa disciplina speciale. Quando un bene è destinato al pubblico servizio, si applica il vincolo di destinazione previsto per il patrimonio indisponibile.

Esempio pratico

Un terreno di un ente di riforma fondiaria non perde automaticamente la destinazione istituzionale solo perché è scaduto un termine ordinatorio di assegnazione.

Giurisprudenza

  • Terreni di riforma fondiaria e destinazione persistente

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 19802, 2025, Rv. 675686-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La finalità istituzionale dell’ente impedisce di acquistare per usucapione diritti incompatibili sui terreni destinati alla riforma fondiaria. La scadenza del termine ordinatorio per assegnarli non estingue da sola la destinazione tutelata.

    Fonte →

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