Codice civile
Art. 829 c.c. — Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo II — Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Testo dell'articolo
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il passaggio dal demanio al patrimonio richiede il provvedimento e la pubblicità previsti dalla norma, con la forma particolare per province e comuni. Le discipline speciali possono imporre ulteriori requisiti.
Esempio pratico
Il mancato uso di una fascia del demanio marittimo non basta a renderla acquistabile da un privato: va verificata la formale sdemanializzazione.
Giurisprudenza
Sdemanializzazione del demanio marittimo
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 19755, 2025, Rv. 675313-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per i beni marittimi il venir meno del regime richiede una legge o il provvedimento formale dell’autorità competente. Possesso privato e mancato uso pubblico non producono da soli sdemanializzazione o usucapione.
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Note
Il riferimento alla Gazzetta Ufficiale del Regno è storico; la spiegazione distingue i requisiti formali e le discipline speciali vigenti.