Codice civile
Art. 831 c.c. — Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo II — Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Testo dell'articolo
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I beni degli enti ecclesiastici seguono il codice civile, salvo leggi speciali. Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico mantengono tale destinazione anche dopo l’alienazione, finché non cessi secondo le leggi applicabili.
Esempio pratico
La vendita di una chiesa destinata al culto pubblico non consente, da sola, di eliminarne l’uso tutelato; l’uso dei beni ecclesiastici resta inoltre soggetto ai limiti civilistici pertinenti.
Giurisprudenza
Beni ecclesiastici e limiti civilistici alle immissioni
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 4836, 2021, Rv. 660458-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Quando gli enti ecclesiastici utilizzano i beni sul piano privato devono rispettare le norme civilistiche che tutelano proprietà e salute. Il principio è stato applicato alle propagazioni sonore delle campane, senza ritenere la libertà religiosa una generale esenzione dai rapporti di vicinato.
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