Codice civile
Art. 882 c.c. — Riparazioni del muro comune
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le riparazioni necessarie del muro comune si ripartiscono secondo le quote. Chi ha causato da solo la spesa ne risponde integralmente. La rinuncia può esonerare dai costi alle condizioni previste, ma non quando il muro sostiene l'edificio del rinunciante o per riparazioni causate dal suo fatto.
Esempio pratico
Un proprietario danneggia il muro con lavori sul proprio fondo. Non può far pagare metà della riparazione al vicino solo perché il muro è comune.
Giurisprudenza
Spese causate dal singolo comproprietario
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 11482, 2024, Rv. 671042-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se la necessità di ricostruire o riparare il muro deriva esclusivamente dal fatto di uno dei contitolari, quel soggetto deve sostenere l'intera spesa. La comunione non converte la responsabilità individuale in costo collettivo.
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