Codice civile
Art. 884 c.c. — Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il comproprietario può appoggiare costruzioni e inserire travi nel muro comune rispettando gli spazi e le facoltà del vicino. Deve riparare i danni. Incavi e altre opere non possono comprometterne la stabilità o danneggiarlo, anche quando rispettino una misura geometrica.
Esempio pratico
Una nicchia riduce sensibilmente la resistenza del muro. La profondità contenuta non rende lecita un'opera che danneggi la struttura.
Giurisprudenza
Nicchie nel muro comune e tutela del contitolare
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 5355, 2026, Rv. 678595-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il contitolare può chiedere la chiusura degli incavi che superano il limite considerato dalla pronuncia o che danneggiano il muro, anche se meno profondi. Le regole speciali della comunione del muro prevalgono sul generico uso della cosa comune.
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