Codice civile
Art. 895 c.c. — Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il diritto acquisito di mantenere un albero a distanza ridotta non consente di sostituirlo liberamente quando muore o viene tagliato. La nuova piantagione deve rispettare la distanza, salvo l'eccezione prevista per gli alberi di un filare lungo il confine.
Esempio pratico
Un vecchio albero isolato, mantenuto legittimamente vicino al confine, muore. Il proprietario non può presumere di poter piantare un nuovo esemplare nello stesso punto.
Giurisprudenza
Continuità vegetativa del filare
Corte di cassazione, sez. II, n. 10192, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel caso descritto, ceppaie e nuovi germogli hanno conservato la continuità delle piante e del filare. Questa situazione è stata distinta dalla libera sostituzione di un albero isolato ormai cessato.
Fonte →