Codice civile
Art. 897 c.c. — Comunione di fossi
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il fosso tra due fondi si presume comune, ma il codice considera segni di uso esclusivo per lo scolo e collocazione della terra o dello spurgo. Indizi su entrambi i lati riportano alla presunzione di comunione. Non ogni canale vicino al confine è necessariamente divisorio.
Esempio pratico
La terra di scavo è stabilmente ammucchiata da un lato da almeno tre anni. Questo elemento va esaminato insieme alla funzione di scolo e agli eventuali segni opposti.
Giurisprudenza
Posizione del fosso e presunzione di comunione
Corte di cassazione, sez. II, n. 1201, 1996 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La linea catastale lungo l'asse del fosso non impedisce, da sola, la presunzione di comunione. Il caso di un fosso che corre interamente dentro una proprietà va invece distinto dal fosso interposto fra i due terreni.
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