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Codice civile

Art. 896 c.c. — Recisione di rami protesi e di radici 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il vicino può chiedere al proprietario il taglio dei rami che invadono il suo fondo. Per le radici che vi penetrano il codice consente il taglio direttamente, nel rispetto di regolamenti e usi. I frutti caduti naturalmente spettano ordinariamente al proprietario del terreno di caduta, salvo usi diversi.

Esempio pratico

I rami superano la recinzione e le radici entrano nell'orto vicino. Rami e radici hanno rimedi distinti: non si applica a entrambi la stessa facoltà di intervento diretto.

Giurisprudenza

  • Tutela dei rami anche per un ente privato

    Corte di cassazione, sez. II, n. 21694, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La richiesta di potare rami che invadono il fondo può essere esercitata anche da una fondazione che agisce quale proprietario privato. La tutela del bene non deve necessariamente coincidere con la sua finalità istituzionale.

    Fonte →

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