Codice civile
Art. 926 c.c. — Migrazione di colombi, conigli e pesci
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione
Testo dell'articolo
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Conigli e pesci passati spontaneamente a un’altra conigliera o peschiera diventano del proprietario di quest’ultima. Lo stesso criterio vale per i colombi che migrano a un’altra colombaia, ferme le norme sui colombi viaggiatori. L’acquisto non opera se gli animali sono stati attirati con artificio o frode: la spontaneità dello spostamento è un presupposto essenziale.
Esempio pratico
Pesci passano naturalmente da una peschiera collegata a un’altra. L’esito proprietario cambia se il passaggio è stato provocato fraudolentemente per sottrarli al primo titolare.
Note
Animali e fauna: coordinare il regime civilistico con la disciplina speciale. L. 157/1992, art. 1: fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato. Nessuna libera occupazione di fauna protetta.