Codice civile
Art. 925 c.c. — Animali mansuefatti
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione
Testo dell'articolo
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il proprietario può inseguire sul fondo altrui gli animali mansuefatti, indennizzando i danni. Chi se ne impossessa ne acquista la proprietà se il proprietario non li reclama entro venti giorni dalla conoscenza del luogo in cui si trovano. L’inizio del termine dipende quindi da quella conoscenza, non semplicemente dal giorno della fuga.
Esempio pratico
Un animale mansuefatto viene raccolto su un altro fondo. Il proprietario, appena ne conosce il luogo, deve reclamarlo entro il termine previsto.
Note
Animali e fauna: coordinare il regime civilistico con la disciplina speciale. L. 157/1992, art. 1: fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato. Nessuna libera occupazione di fauna protetta.