Codice civile
Art. 929 c.c. — Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione
Testo dell'articolo
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il proprietario non si presenta, il ritrovatore acquista la cosa un anno dopo l’ultimo giorno della pubblicazione. Se per le circostanze il bene è stato venduto, l’acquisto riguarda il prezzo. Quando la cosa o il prezzo sono ritirati, devono essere pagate le spese sostenute, sia che ritiri il proprietario sia che ritiri il ritrovatore.
Esempio pratico
Un oggetto consegnato al Comune rimane senza richiedenti. Il ritrovatore non conta l’anno dal giorno in cui lo ha trovato, ma dalla conclusione della pubblicazione prescritta.