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Art. 931 c.c. — Equiparazione del possessore o detentore al proprietario 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per le regole sul ritrovamento il possessore o il detentore possono essere equiparati al proprietario, secondo le circostanze. Ciò consente di considerare anche chi aveva legittimamente la cosa senza esserne titolare. L’equiparazione riguarda il funzionamento di quella procedura e non trasforma un detentore in proprietario generale del bene.

Esempio pratico

Un bene preso in prestito viene smarrito da chi lo utilizzava. La sua posizione può rilevare per la restituzione e gli adempimenti del ritrovamento, pur restando al prestatore la proprietà.

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