Codice civile
Art. 946 c.c. — Alveo abbandonato
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Testo dell'articolo
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se un fiume o torrente si crea un nuovo letto e abbandona quello antico, il terreno lasciato rimane soggetto al demanio pubblico. Il cambiamento del corso non rende quindi automaticamente disponibile l’alveo per i confinanti. Per fatti anteriori alla riforma del 1994 occorre un’analisi temporale distinta, senza sostituire al testo attuale il vecchio sistema.
Esempio pratico
Il corso si sposta stabilmente e l’antico alveo appare asciutto. Il privato vicino non può appropriarsene per il solo abbandono.
Giurisprudenza
Inalveamento stabile e inondazione temporanea
Corte di cassazione, sez. II, n. 15006, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una trasformazione stabile in alveo non ha gli stessi effetti di una piena transitoria. Il precedente distingue l’inserimento del terreno nel demanio idrico dalla sola temporanea limitazione del godimento durante un’inondazione, cessata la quale la proprietà privata conserva i suoi effetti.
Fonte →
Note
Disciplina del demanio idrico nel testo successivo alla L. 37/1994. Non trasporre il precedente regime di acquisto privato dell’alveo abbandonato. L’art. 947 esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.