Codice civile
Art. 942 c.c. — Terreni abbandonati dalle acque correnti
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Testo dell'articolo
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I terreni lasciati dalle acque correnti che si ritirano gradualmente verso l’altra riva appartengono al demanio pubblico. Il confinante della riva opposta non può reclamare il terreno perduto in base a quel movimento. La regola comprende le acque pubbliche definite dalle leggi e si estende ai terreni abbandonati dal mare, da laghi, lagune e stagni demaniali.
Esempio pratico
Il fiume si ritira lentamente da un tratto di riva. Il proprietario confinante non può includere automaticamente nel proprio terreno la superficie rimasta asciutta.
Giurisprudenza
Riforma del 1994 e fatti anteriori
Corte di cassazione, sez. Unite, n. 14645, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La decisione riferita dalla fonte editoriale esclude l’efficacia retroattiva della sostituzione dell’articolo 942 operata nel 1994. Per una vicenda storica bisogna quindi individuare quando si è verificato il fenomeno rilevante prima di stabilire il regime proprietario.
Fonte →
Note
Disciplina del demanio idrico nel testo successivo alla L. 37/1994. Non trasporre il precedente regime di acquisto privato dell’alveo abbandonato. L’art. 947 esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.