Codice civile
Art. 945 c.c. — Isole e unioni di terra
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Testo dell'articolo
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le isole e le unioni di terra che si formano nel letto di fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico. Questa è la disposizione ancora operativa. Il testo istituzionale segnala l’abrogazione dei due commi successivi ad opera della legge 37/1994: non devono essere presentati come eccezioni vigenti all’appartenenza demaniale.
Esempio pratico
Una nuova isola emerge nel letto di un torrente. Il confinante non può fondare un acquisto privato sui commi oggi abrogati.
Giurisprudenza
Isole nuove e proprietà storiche
Corte di cassazione, sez. II, n. 565, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La decisione distingue l’appartenenza demaniale delle isole formatesi nel letto dalla sorte di isole già private secondo il regime anteriore al codice del 1942. L’introduzione della nuova norma non equivale di per sé a un trasferimento automatico delle proprietà storiche.
Fonte →
Note
Primo comma vigente; secondo e terzo comma abrogati dalla L. 37/1994. Le due annotazioni di abrogazione sono separate dalle disposizioni operative.