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Codice civile

Art. 95 c.c. — Durata della pubblicazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo sulla durata delle pubblicazioni è stato abrogato dal D.P.R. n. 396/2000. La sua vecchia formulazione non costituisce il testo vigente da applicare. L’abrogazione non elimina, però, la necessità delle pubblicazioni.

La durata ordinaria è regolata dall’articolo 55, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000, che prevede almeno otto giorni, da coordinare con la pubblicità legale online. Il successivo intervallo prima delle nozze e la validità delle pubblicazioni sono disciplinati dall’articolo 99; le dispense seguono l’articolo 100.

Esempio pratico

Una coppia legge in un vecchio codice la durata nell’articolo 95. L’ufficio deve applicare la disciplina vigente del regolamento e poi verificare i termini dell’articolo 99.

Note

Abrogazioni previste dall’articolo 110, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000: intero articolo. Per la procedura vigente si applicano le norme coordinate dello stato civile.

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