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Codice civile

Art. 96 c.c. — Richiesta della pubblicazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le pubblicazioni devono essere chieste da entrambi gli sposi oppure da una persona che abbia ricevuto da loro uno speciale incarico. La disponibilità di documenti o un generico rapporto di parentela non equivalgono, da soli, a quell’incarico.

Le forme dell’incarico e gli adempimenti dell’ufficiale si coordinano con il regolamento dello stato civile, in particolare gli articoli 50 e 51 del D.P.R. n. 396/2000. La richiesta delle pubblicazioni può inoltre avere rilievo per la promessa di matrimonio ai sensi dell’articolo 81.

Esempio pratico

Entrambi gli sposi incaricano una persona di chiedere le pubblicazioni. L’ufficio verifica lo speciale incarico nelle forme previste, anziché presumere che qualsiasi familiare possa presentare la richiesta.

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