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Art. 965 c.c. — Disponibilità del diritto dell'enfiteuta 

Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.

Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.

Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.

Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’enfiteuta può trasferire il suo diritto o trasmetterlo per successione, senza una prestazione dovuta al concedente per il solo trasferimento. Il titolo può limitare gli atti tra vivi per non più di vent’anni. L’alienazione contraria al divieto mantiene specifiche responsabilità verso il concedente.

Esempio pratico

Un enfiteuta trasferisce il diritto nonostante un divieto temporaneo ancora efficace: si valutano gli obblighi solidali con l’acquirente.

Giurisprudenza

  • Alienazione del fondo senza mutamento del possesso

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 14558, 2025, Rv. 675375-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il trasferimento che l’enfiteuta presenta come vendita della piena proprietà non produce, per questo solo motivo, un possesso contrario al concedente. Il diritto che può essere disposto e la diversa questione dell’usucapione devono rimanere distinti.

    Fonte →

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