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Art. 964 c.c. — Imposte e altri pesi 

Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Imposte e altri pesi sul fondo gravano sull’enfiteuta, ma le leggi speciali possono stabilire diversamente. Il titolo può porli a carico del concedente entro il limite indicato dalla norma. L’accordo privato va distinto dall’individuazione del soggetto obbligato verso l’amministrazione fiscale.

Esempio pratico

Il titolo prevede che il concedente sostenga alcuni oneri: si controllano il limite del canone e la normativa del singolo tributo.

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