Codice civile
Art. 976 c.c. — Locazioni concluse dall'enfiteuta
Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le locazioni stipulate dall’enfiteuta sono regolate, per gli effetti considerati, dal rinvio all’articolo 999. La cessazione dell’enfiteusi non consente quindi di presumere una durata residua illimitata dell’affitto: bisogna verificare data certa, causa della cessazione e limiti di opponibilità.
Esempio pratico
Alla fine dell’enfiteusi esiste ancora una locazione: si esaminano il contratto e le condizioni del rinvio all’articolo 999.