Codice civile
Art. 977 c.c. — Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le regole del codice sull’enfiteusi valgono anche quando il concedente è una persona giuridica, salvo disposizioni speciali. La natura dell’ente non basta a escluderle. Per beni e soggetti sottoposti a regimi particolari occorre verificare le norme applicabili prima di usare il modello civilistico generale.
Esempio pratico
Un ente proprietario di terreni costituisce un’enfiteusi: si controllano le leggi speciali che riguardano l’ente e i beni.