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Art. 975 c.c. — Miglioramenti e addizioni 

Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.

Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito.

Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Alla cessazione dell’enfiteusi, i miglioramenti si rimborsano in base all’incremento di valore che permane alla riconsegna. Il costo sostenuto non coincide automaticamente con il rimborso. La ritenzione richiede i presupposti probatori previsti; le addizioni separabili seguono una disciplina diversa da quelle che costituiscono miglioramento.

Esempio pratico

L’enfiteuta ha realizzato un impianto irriguo: alla riconsegna si stima l’incremento di valore ancora esistente sul fondo.

Giurisprudenza

  • Opere durante e dopo l’enfiteusi

    Corte di cassazione, sez. 2, n. 12206, 2022, Rv. 664391-01 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La rassegna distingue i miglioramenti compiuti nel rapporto e ancora presenti alla riconsegna dalle opere realizzate dopo la sua cessazione. Per queste ultime, pur se l’ex enfiteuta mantiene materialmente il fondo, non opera automaticamente il rimborso speciale dell’articolo 975.

    Fonte →

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