Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 997 c.c. — Impianti, opifici e macchinari 

Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Impianti e macchinari produttivi devono essere mantenuti funzionanti mediante riparazione e sostituzione delle parti usurate. Se le spese superano le riparazioni ordinarie, può spettare una congrua indennità alla fine dell’usufrutto. Non ogni costo viene quindi rimborsato immediatamente o per l’intero importo.

Esempio pratico

Un impianto produttivo richiede la sostituzione di componenti logorate: si distinguono manutenzione ordinaria e spese eccedenti.

Articoli collegati