Codice civile
Art. 1039 c.c. — Indennità per il passaggio temporaneo
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
Testo dell'articolo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall'articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la concessione temporanea.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per un passaggio chiesto fino a nove anni valori e indennità sono dimezzati, con ripristino finale. La trasformazione prima della scadenza richiede l'altra metà e gli interessi previsti.
Esempio pratico
Un passaggio di cinque anni diventa perpetuo prima di scadere pagando il saldo e gli interessi dalla sua attivazione.