Codice civile
Art. 1040 c.c. — Uso dell'acquedotto
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
Testo dell'articolo
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L'aumento dell'acqua è ammesso solo entro capacità e sicurezza della condotta. Nuove opere richiedono preventiva definizione e pagamento per terreno e danni.
Esempio pratico
L'aumento di portata richiede un ampliamento: si concordano opere e indennità prima di eseguirlo.
Note
Conservato il refuso ufficiale «La stessa disposizioni»; nessuna variazione sostanziale.