Codice civile
Art. 1052 c.c. — Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione IV — Del passaggio coattivo
Testo dell'articolo
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’accesso già esistente può essere insufficiente senza che il terreno sia completamente isolato. Per ottenere un nuovo passaggio occorrono l’inadeguatezza rispetto ai bisogni del fondo e l’impossibilità di ampliare l’accesso attuale. Alla previsione agricola e industriale va aggiunta la tutela dell’accessibilità degli edifici abitativi risultante dalla sentenza costituzionale 167/1999. Il giudice deve verificare i presupposti e il bilanciamento tra utilità e sacrificio. Un semplice desiderio di maggiore comodità non basta.
Esempio pratico
Una casa è raggiungibile soltanto tramite un accesso inadeguato che non può essere ampliato. La domanda di passaggio alternativo deve documentare le necessità di accessibilità e le conseguenze per il terreno vicino.
Giurisprudenza
Passaggio coattivo per l’accessibilità abitativa
Corte costituzionale, sentenza n. 167, 1999 · Principio da pronuncia ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il secondo comma perché non consentiva di considerare le esigenze di accessibilità degli edifici abitativi tutelate dalla legislazione sulla disabilità. La domanda deve essere valutata anche sotto questo profilo, insieme ai presupposti della servitù.
Fonte →
Note
Il secondo comma va integrato con Corte cost. 167/1999: anche le esigenze di accessibilità degli edifici abitativi possono giustificare il passaggio coattivo, con i presupposti e il bilanciamento previsti dalla disciplina.