Codice civile
Art. 1051 c.c. — Passaggio coattivo
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione IV — Del passaggio coattivo
Testo dell'articolo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Un terreno privo di sbocco alla strada pubblica può ottenere un passaggio attraverso i fondi vicini quando non sia ragionevole procurarsi un accesso proprio. La scelta del percorso tiene insieme distanza e danno: il tragitto più corto non prevale automaticamente se sacrifica molto di più il vicino. Il diritto va costituito con il titolo appropriato, senza aprire unilateralmente una strada. La norma permette anche l’ampliamento di un passaggio esistente per i veicoli, quando necessario all’uso del fondo. Restano le esenzioni del quarto comma e il coordinamento con l’articolo 1052.
Esempio pratico
Un appezzamento agricolo è separato dalla strada da due terreni. Occorre confrontare i percorsi possibili e coinvolgere i proprietari interessati, non scegliere da soli la scorciatoia meno costosa.
Giurisprudenza
Parti da coinvolgere nella domanda di passaggio coattivo
Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 1900, 2025, Rv. 673629-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se diversi terreni separano il fondo dalla strada, il processo deve coinvolgere i proprietari interessati ai percorsi concretamente praticabili. Le Sezioni Unite distinguono la mancata integrazione del contraddittorio, che conduce all’estinzione del processo, dal rigetto della pretesa sostanziale.
Fonte →Ampliamento carrabile e accessibilità dell’abitazione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10494, 2026, Rv. 677982-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per ampliare un passaggio pedonale a uso carrabile servono un diritto preesistente, l’assenza di uscita diretta e una necessità del fondo, che può riguardare l’accessibilità della casa. Il beneficio deve essere confrontato con il sacrificio imposto al vicino; non occorre che il proprietario sia personalmente disabile.
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