Codice civile
Art. 1059 c.c. — Servitù concessa da uno dei comproprietari
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo III — Delle servitù volontarie
Testo dell'articolo
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Uno solo dei comproprietari non può costituire un peso reale sull’intero bene comune vincolando gli altri. La servitù si perfeziona quando anche questi concedono il diritto, insieme o con atti separati idonei. La concessione isolata non è però irrilevante: il concedente, i suoi eredi e gli aventi causa sono tenuti a non ostacolare il diritto accordato nei termini della norma. Va distinta questa obbligazione dalla servitù pienamente costituita e opponibile a tutti i contitolari.
Esempio pratico
Uno dei tre proprietari promette per iscritto il passaggio sul terreno comune. Il suo impegno non basta a imporre la servitù agli altri due, che devono concederla a loro volta.
Giurisprudenza
Concessione e dichiarazione di un solo comproprietario
Corte di cassazione, sez. II, n. 2853, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il riconoscimento di una pretesa non crea una servitù che non sia stata validamente acquistata. La dichiarazione di un solo contitolare non può sostituire il negozio necessario né estenderne gli effetti ai comproprietari estranei.
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