Codice civile
Art. 1060 c.c. — Servitù costituite dal nudo proprietario
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo III — Delle servitù volontarie
Testo dell'articolo
Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La nuda proprietà è la proprietà privata temporaneamente del godimento spettante all’usufruttuario. Il nudo proprietario può concedere una servitù senza coinvolgerlo soltanto se non ne danneggia il diritto. Occorre quindi valutare concretamente l’incidenza del nuovo peso sull’utilizzazione attuale del bene, senza presumere che ogni servitù sia innocua. Le limitazioni già spettanti all’usufruttuario e il titolo dell’usufrutto restano rilevanti.
Esempio pratico
Il nudo proprietario concede un percorso che attraversa il campo coltivato dall’usufruttuario. Prima di costituirlo senza il suo consenso deve verificare che il godimento tutelato non sia pregiudicato.