Codice civile
Art. 1077 c.c. — Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VI — Dell’estinzione delle servitù
Testo dell'articolo
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il peso costituito dall’enfiteuta sul fondo non può essere trattato come indipendente dalla durata del suo diritto. La norma ne prevede la cessazione quando l’enfiteusi termina per scadenza, prescrizione o devoluzione. Occorre identificare chi ha costituito la servitù e come si è estinta l’enfiteusi. La regola riguarda i pesi imposti sul fondo e non i benefici acquistati per esso, disciplinati dall’articolo successivo.
Esempio pratico
L’enfiteuta ha concesso una servitù durante un’enfiteusi a termine. Alla scadenza si verifica la cessazione del peso ai sensi della norma, distinguendolo da una servitù costituita dal proprietario.