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Art. 1078 c.c. — Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VI — Dell’estinzione delle servitù

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le servitù acquisite per favorire un fondo possono continuare a beneficiarlo anche dopo la fine dell’enfiteusi o dell’usufrutto. La norma distingue questi vantaggi dai pesi costituiti sul bene. Il riferimento al marito e al fondo dotale appartiene alla disciplina storica: va coordinato con il divieto di nuove doti, senza presentarlo come una facoltà attuale di crearle. Restano da verificare la validità del titolo e le altre possibili cause di estinzione della servitù.

Esempio pratico

L’usufruttuario acquisisce validamente un passaggio utile al terreno. La fine dell’usufrutto, da sola, non elimina quel beneficio del fondo.

Note

Il riferimento al fondo dotale è storico: coordinare con l’art. 166-bis e con i rapporti eventualmente costituiti prima della riforma del diritto di famiglia; non ammette la costituzione di nuove doti.

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