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Codice civile

Art. 1082 c.c. — Forma della bocca e dell'edificio derivatore 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione I — Della servitù di presa o di derivazione di acqua

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.

Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.

In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata dall'autorità giudiziaria.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La forma stabilita per l’apertura e per l’opera di derivazione rende stabile il criterio materiale di distribuzione. Non si può chiederne la modifica soltanto perché la quantità sembra eccedere o essere insufficiente, salvo le variazioni previste nel canale o nel suo flusso. Una tutela analoga opera per la forma costruita e posseduta per cinque anni in assenza della determinazione. Se mancano titolo e possesso, decide il giudice. Il quinquennio riguarda questa regolazione, non un termine generale per usucapire la servitù.

Esempio pratico

L’utente lamenta una minore quantità attraverso una bocca con forma fissata. Occorre verificare se il canale o il suo corso abbiano subito variazioni, non presumere un diritto automatico ad allargare l’apertura.

Note

Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.

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