Codice civile
Art. 1093 c.c. — Riduzione della servitù
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione I — Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Testo dell'articolo
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando la risorsa diminuisce per cause indipendenti dal proprietario e non basta più alle necessità del fondo gravato, questi può domandare una riduzione della servitù. Si devono confrontare i bisogni di entrambi i terreni. Al beneficiario spetta una congrua indennità. La norma richiede una diminuzione qualificata e non giustifica la sottrazione unilaterale dell’acqua per una nuova preferenza economica del concedente.
Esempio pratico
Una diminuzione naturale della sorgente lascia acqua insufficiente per il fondo servente. Il proprietario chiede la riduzione del prelievo del vicino, documentando i bisogni e considerando l’indennità.
Note
Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.