Codice civile
Art. 1091 c.c. — Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione I — Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Testo dell'articolo
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Salvo diverso titolo, chi concede l’acqua deve eseguire gli interventi ordinari e straordinari necessari fino al luogo di consegna. L’obbligo comprende opere, pulizia e conservazione dell’alveo e delle sponde, oltre alla diligenza per la regolarità della derivazione. Il punto di consegna è decisivo per delimitare la prestazione. Questo dovere non equivale a garantire qualsiasi quantità contro ogni fenomeno naturale; carenze, corrispettivo e responsabilità richiedono un esame distinto.
Esempio pratico
Una derivazione non raggiunge il punto di consegna perché il concedente trascura gli spurghi dovuti. L’utente può contestare l’inadempimento, documentando obbligo, causa e danno.
Giurisprudenza
Prestazioni accessorie e responsabilità del concedente
Corte di cassazione, sez. II, n. 8313, 1990 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’omissione di prestazioni manutentive dovute per titolo o legge può costituire inadempimento dell’obbligazione collegata al fondo, non soltanto violazione del generico dovere di non danneggiare. Il precedente ricostruisce anche il dovere relativo alla derivazione della parte d’acqua eccedente le necessità del fondo servente.
Fonte →
Note
Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.