Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1100 c.c. — Norme regolatrici 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La comunione ricorre quando più persone sono contitolari della proprietà o di un altro diritto reale. Le norme generali che seguono operano se il titolo o la legge non stabiliscono una disciplina diversa. Occorre distinguere una quota ideale sul medesimo bene da proprietà separate e dalla semplice condivisione di un rapporto contrattuale. Le discipline speciali, come quelle della comunione ereditaria o del condominio, richiedono il proprio coordinamento. Accertare che un bene sia comune è distinto dal chiederne la divisione.

Esempio pratico

Due persone acquistano insieme un terreno senza dividerlo materialmente. Ciascuna ha una quota del bene comune, non automaticamente la proprietà esclusiva di una metà individuata sul posto.

Giurisprudenza

  • Accertamento della comunione distinto dalla divisione

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 31627, 2025, Rv. 676405-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Si può domandare l’accertamento della consistenza dei beni comuni senza chiedere contestualmente di dividerli. Il riconoscimento serve anche all’esercizio delle facoltà di godimento o a una divisione da proporre successivamente.

    Fonte →

Articoli collegati